< Previous40 COGENERAZIONE E RECUPERI TERMICI 40 sabilità comune ma differenziata» che tiene conto delle esigenze di crescita economica dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS). Per l’Unione Europea con l’accordo del Consiglio del giugno 1998 è stata stabilita una riduzione delle emissioni dell’8%, suddivisa tra i singoli Stati: per l’Italia è stato fissato un obiettivo di riduzione del 6,5%. Il raggiungimento di tale obiettivo ha comportato l’assunzione di impegni e la realizzazione di azioni finalizzate a: l migliorare l’efficienza energetica; l stimolare la nascita di un nuovo mercato dell’energia con incentivi fiscali e sussidi per lo sviluppo di tecnologie a fonti rinnovabili che potessero sostituire quelle che utilizzano i combustibili fossili; l promuovere una agricoltura sostenibile e intervenire nel settore dei tra- sporti; l avviare campagne di informazione sulle azioni poste in essere al fine di aumentare la consapevolezza nei cittadini consumatori e delle imprese, sull’importanza di raggiungere l’obiettivo di riduzione di gas serra. È evidente come l’attuazione di azioni efficaci comportasse sostenere co- sti che incidevano significativamente sul sistema economico e per questo fu- rono messe in campo misure di sostegno, note come meccanismi flessibili per la “transizione energetica”. In particolare: l emission Trading: ai sensi dell’art. 3 del Protocollo i Paesi che, soggetti a vincolo di emissione, riuscivano a ottenere livelli di riduzione superiori al livello per loro stabilito, potevano vendere i “diritti” di emissione ad altri Paesi meno “virtuosi”; l joint implementation: ai sensi dell’art. 6 del Protocollo i Paesi soggetti a vincolo di riduzione, possono raggrupparsi per ridistribuire le percen- tuali di emissione mantenendo costante il valore complessivo minimo stabilito; l clean development mechanisms: l’art. 12 del Protocollo, riguarda l’assi- stenza per la riduzione delle emissioni ai Paesi non sottoposti a vincolo da parte dei Paesi vincolati. Questi ultimi in cambio dei risultati ottenuti con i progetti o le iniziative di assistenza, emettono “certificati di ridu- zione di emissione”, da scontare sul totale della riduzione target per loro prevista.41 COGENERAZIONE E RECUPERI TERMICI 41 Il Protocollo di Kyoto è divenuto vincolante nel 2005 con la ratifica da parte della Russia che ha permesso il rispetto della clausola del raggiungi- mento del valore complessivo ascrivibile ai Paesi aderenti, pari al 55% delle emissioni valutate al 1990. In Italia il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 attua la direttiva 96/92/ CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 attua la Direttiva n. 98/30/ CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 199 n. 144. Con la Deliberazione del 19 marzo 2002 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas fissa le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’art. 2, comma 8 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79. La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte dell’Italia avviene con la Legge 120/2002: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicem- bre 1997” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002. La Legge 23 agosto 2004 n.239. “Riordino del settore energetico, non- ché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, modifica il quadro normativo di riferimento delineato dai decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie sull’apertura dei mercati. Oltre a stabilire la ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, in relazione alle modifiche introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e a definire le competenze affidate all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, la legge presenta aspetti di interesse diretto e indiretto per la Cogenerazione. La Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 istituisce Emission Trading System, un meccanismo che regola lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità per la pro- mozione della riduzione delle emissioni in maniera economicamente efficace. Il meccanismo anticipa a livello europeo il mercato delle emissioni a partire dal 2005 che a livello internazionale sarà attivo solo dal 2008. La Direttiva 2004/8/CE del Parlamento e del Consiglio europeo dell’11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore nel mercato interno dell’energia che modifica la direttiva 92/42/CEE. 42 COGENERAZIONE E RECUPERI TERMICI 42 Fornisce tra l’altro il quadro di riferimento per la Cogenerazione ai fini di un miglioramento dell’efficienza energetica definendo cosa si debba intendere per “energia elettrica cogenerativa” e per “cogenerazione ad alto rendimen- to“ (CAR). La Direttiva 2004/101/CE ha riconosciuto i meccanismi flessibili del Pro- tocollo di Kyoto all’interno dell’ETS, stabilendo la validità dei crediti di emis- sione ottenuti grazie alla realizzazione di progetti specifici finalizzati all’obietti- vo di ridurre le emissioni. Il Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2005 del Ministero delle Attività Produttive Direttive regola l’emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. La Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009 modifica la direttiva 2003/87 CE al fine di perfezionare ed estende- re il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Emission Trading System -ETS) per il periodo successivo al 2012. La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 reca “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. Con il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 si dà “Attuazione della direttiva 2009/28/ CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rin- novabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ CE” e 2003/30/CE. (S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71 – In vigore dal 29/3/11). Il Decreto Interministeriale Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011 reca integrazioni al decreto legislativo 8 feb- braio 2007, n. 20 di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia e modificativa della direttiva 92/42/CE. Il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenera- zione ad alto rendimento”, viene emanato in applicazione dell’art. 6 del D.Lgs n. 20, 6 febbraio 2007 e indica le procedure da seguire perché la Cogenerazio- ne ad alto rendimento possa accedere al regime di sostegno (riconoscimento TEE o Certificati Bianchi). Nel gennaio del 2012 il Ministero dello Sviluppo eco- nomico pubblica le Linee Guida per l’applicazione del D.M. del 5 settembre 2011 per aiutare imprese e professionisti nel calcolo del Primary Energy Saving (PES), collegato al concetto di Cogenerazione ad alto rendimento (CAR).43 COGENERAZIONE E RECUPERI TERMICI 43 La Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e ne sancisce il ruolo fondamentale come mezzo strategico per la riduzione dei gas serra. Con il Decreto Interministeriale dell’8 marzo 2013 viene approvata la Strategia Energetica nazionale (SEN 2013). La SEN propone le politiche energetiche per il raggiungimento di quattro obiettivi principali, per il 2020 e per il 2050: 1. competitività: Ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, con un graduale allineamento ai prezzi europei; 2. ambiente: Superare gli obiettivi ambientali definiti dal ‘Pacchetto 20-20- 20’ e assumere un ruolo guida nella ‘Roadmap 2050’ di decarbonizzazione europea; 3. sicurezza: Rafforzare la nostra sicurezza di approvvigionamento, soprattut- to nel settore gas e ridurre la dipendenza dall’estero; 4. crescita: Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico; che si intendono raggiungere attraverso sette pri- orità con obiettivi concreti e specifiche misure a supporto: l efficienza energetica; l sviluppo mercato competitivo e Hub del gas sud-europeo; l sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili; l produzione sostenibile di idrocarburi nazionali; l sviluppo dell’infrastruttura e del mercato elettrico; l ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei car- buranti; l modernizzazione del sistema di governance. Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 è emanato per l’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il decreto individua le varie tecnologie cogenerative indicando metodologie di calcolo della produzione e del rendimento dell’energia da cogenerazione nonché le modalità per ottenere l’incentivazione prevista. Il Regolamento Delegato (UE) 2015/2402 del 12 ottobre 2015 della Commissione rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la 44 COGENERAZIONE E RECUPERI TERMICI 44 produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della diret- tiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisio- ne di esecuzione 2011/877/UE della Commissione. Il Decreto 23 giugno 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico “In- centivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fo- tovoltaico” definisce i criteri di applicazione di incentivi e tariffe da riconoscere agli impianti alimentati a biomassa. Il Decreto e il Regolamento si riferiscono interamente alla cogenerazione per cui si rimanda ai testi originali per una let- tura completa dei dispositivi e delle misure previste. Il Decreto 4 agosto 2016 del Ministero dello Sviluppo economico riguar- da la “Definizione delle condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia di cogenerazione ad alto rendimento ot- tenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali”. Il Decreto 16 marzo 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico ri- guarda l’”Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di micro cogenerazione ad alto rendimento e di micro cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili”. Con il Decreto Interministeriale del 10 Novembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter- ritorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN 2017). La SEN 2017 è il piano decennale per il cambiamento del sistema ener- getico con obiettivi che si estendono fino al 2030 in linea con la pianificazione europea. In particolare si prevede di: l migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell’energia rispetto all’Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti; l raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarboniz- zazione al 2030 definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; l continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibi- lità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche. 45 COGENERAZIONE E RECUPERI TERMICI 45 Per raggiungere gli obiettivi si punta su: A - Fonti rinnovabili con interventi su: l fotovoltaico; l eolico; l idroelettrico (mantenendo in efficienza l’attuale parco impianti, con con- tributo anche dai piccoli impianti); l bioenergie. Gli interventi sono attuati mediante aste per grandi impianti fino al 2020 e in seguito, con «contratti di lungo termine» fra produttori e consumatori. Per i piccoli impianti sono previsti incentivi dedicati e l’abilitazione all’autoconsumo diffuso. B - Efficienza energetica: riduzione della spesa e nuove opportunità indu- striali con interventi nei settori: l residenziale: revisione dell’Ecobonus; l terziario: contratti di prestazione energetica per riqualificare gli edifici e gli impianti; piano di interventi sistematici su edilizia pubblica; l industria: mantenimento, con revisione, del sistema dei certificati bian- chi; campagne di diagnosi energetica per le PMI; l mobilità: riduzione del fabbisogno di mobilità e promozione dell’utilizzo di autovetture più performanti in termini di emissioni e efficienza Come prima misura di attuazione della SEN il Decreto 21 Dicembre 2017 (decreto energivori) del Ministero dello Sviluppo Economico prevede la riduzione del costo dell’energia per le imprese energivore, che si affianca alle misure di sostegno all’innovazione del Piano Industria 4.0, con il riconosci- mento di “ sconti sugli oneri destinati al supporto alle fonti rinnovabili nonché al supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, coperti dalla componente A3 della tariffa degli oneri di sistema elettrico”. Anche al fine di contrastare effetti speculativi, il Decreto 10 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico riporta “Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obietti- vi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti 46 COGENERAZIONE E RECUPERI TERMICI 46 dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la prepara- zione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”. Il Decreto prevede tra l’altro la riforma dei meccanismi dei TEE.47 7COGENERAZIONE E RECUPERI TERMICI C ome si è evidenziato, sono molte le iniziative di policy e le misure di attuazione della normativa a sostegno della transi- zione del sistema energetico verso un modello di sviluppo a basso tenore di anidride carbonica. Dalla “Quarta relazione dell’Italia in merito ai progressi ai sensi della direttiva 2009/28/CE” del dicembre 2017 del GSE si ricava la Tabella 6 in cui sono state raggruppate, per tipo, le misure adottate dal legislatore nel periodo 1998-2017. 10. Considerazioni sugli effetti della normativa sulla dinamica dell’offerta della tecnologia cogenerativa e prospettive Le misure hanno avuto l’obiettivo di ridurre l’utilizzo dei combustibili fossi- li attraverso l’accelerazione dei processi di sostituzione con tecnologie a fonti rinnovabili e/o per il miglioramento dell’efficienza energetica e che conse- guentemente, potessero puntare alla riduzione delle emissioni di gas serra. La valutazione tout court dell’efficacia della normativa su un settore come quello della cogenerazione presenta alcune difficoltà essenzialmente dovute alla vastità delle possibili applicazioni delle tecnologie su un mercato della do- manda fortemente variegato (dalla taglia di potenza, alla diversità dei settori Tabella 648 COGENERAZIONE E RECUPERI TERMICI 48 di uso finale in cui gli impianti possono essere applicati) e dalla relazione com- plessa tra i principali indicatori macro economici di riferimento. Sotto questo punto di vista è necessario considerare che lo sviluppo del mercato dell’ener- gia è fortemente determinato, non solo dalla disponibilità di questa o quella tecnologia di produzione, ma anche da altre condizioni macroeconomiche al contorno, quali ad esempio la situazione demografica o il Prodotto Interno Lordo. Dalla Figura 9 si può vedere come l’andamento delle emissioni di gas serra nel periodo di riferimento considerato in questo studio, debba essere considerato al fine di una valutazione corretta degli effetti della normativa, an- che in funzione degli andamenti di altri indicatori. Tra questi, è utile focalizzare l’attenzione sull’andamento delle emissioni di gas serra (energia) dei consumi energetici e sul PIL. La situazione più virtuosa si realizza quando la riduzione delle emissioni di gas serra si verifica con un contemporaneo aumento del PIL. Ciò significa che l’economia cresce con una contemporanea diminuzione delle emissioni. In questo caso la riduzione dei consumi energetici non è imputabile a una congiuntura economica sfavorevole, ma si può dire, dovuta a un migliore effi- cientamento del sistema energetico sostenuto da misure incentivanti. Di contro, la situazione in cui si verifichi una riduzione del PIL con un con- temporaneo andamento di decrescita delle emissioni, mostra che la riduzione dei consumi energetici è dovuta a fattori di crisi del sistema economico nel suo complesso tali da non agevolare la valutazione del contributo delle misure di incentivazione sulla riduzione delle stesse emissioni. Tale aspetto è ben visibile dal 2007 - 2008 data di riferimento per la crisi recessiva negli Stati Uniti e la crisi dei mutui subprime (fallimento Lehman Brothers). La crisi è proseguita, dopo una leggera ripresa nel 2009, nel 2010 con la crisi dei debiti sovrani e dei sistemi bancari dell’eurozona (Portogallo, Grecia) a cui hanno fatto seguito importanti interventi di sostegno all’economia da parte della BCE. La diminu- zione delle emissioni con un contemporaneo aumento del PIL si riscontra di nuovo a partire dal 2015. Con questo quadro di riferimento si può tentare di dare una qualche va- lutazione della normativa sul mercato della cogenerazione anche se per come già detto a proposito della variegata tipologia di offerta e di domanda di tale tecnologia, le considerazioni che seguono non possono che avere una carat- teristica qualitativa piuttosto che quantitativa. Nella Figura 9 sono state riportate le normative di interesse il settore della cogenerazione, elencate nel presente capitolo, sul grafico degli indicatori di sistema:49 COGENERAZIONE E RECUPERI TERMICI 49 10. Considerazioni sugli effetti della normativa sulla dinamica dell’offerta della tecnologia cogenerativa e prospettive La normativa e le azioni di policy o strategiche riportate, riguardano il settore della cogenerazione nel suo complesso. Per gli scopi del presente stu- dio si è cercato di comprendere gli effetti delle misure sull’offerta di impianti cogenerativi per la produzione termoelettrica. Nella Figura 10 si evidenzia come il contributo di produzione termoelettri- ca da parte di impianti cogenerativi sia con trend in aumento dal 2014. Figura 9 – Normativa settore cogenerazione ed evoluzione indicatori di sistema Figura 10 – Produzione termoelettrica (TWh) per tipologia di impianti cogenerativi. Fonte: elaborazione su dati da “Fattori emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettri- co nazionale” ISPRA 303 2019Next >